La maternità obbligatoria è il periodo di astensione dal lavoro a cui sono tenute tutte le future mamme che abbiano un contratto di lavoro dipendente. Vediamo i dettagli.
Per tutte le mamme lavoratrici dipendenti la legge prevede cinque mesi di congedo di maternità: la cosiddetta maternità obbligatoria. Come si suddividono questi cinque mesi? Come fare domanda? Ci sono delle novità nel 2019? Ecco tutto quello che devi sapere.
Maternità obbligatoria: cos’è e a chi spetta
La maternità obbligatoria o congedo di maternità, è un periodo di astensione obbligatoria, appunto, dal lavoro per le donne in attesa di un figlio.
L’astensione deve durare per legge cinque mesi e non sono consentite deroghe. I mesi possono essere ripartiti in diversi modi:
- due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, che è la regola generale;
- un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo;
- dal 2019 è inoltre possibile fruire di tutti e cinque i mesi esclusivamente dopo il parto.
Le ultime due opzioni sono definite flessibilità e per poter esercitare l’opzione è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico aziendale certifichino che tale scelta non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.
Attenzione! Se il parto si verifica dopo la data presunta del parto, i giorni di differenza vengono aggiunti ai mesi spettanti, se invece il parto avviene in anticipo, i mesi di congedo successivi all’evento vengono conteggiati comunque a partire dalla data presunta del parto.
Il congedo di maternità riguarda alcune specifiche categorie di lavoratrici:
- dipendenti iscritte all’INPS (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) che hanno un impiego alla data di inizio del congedo;
- disoccupate o sospese se il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- disoccupate o sospese che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato e lavoratrici agricole a tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo abbiano maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- colf e badanti che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio della maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici impegnate su attività socialmente utili o di pubblica utilità;
- libere professioniste iscritte alla gestione separata.
Come fare domanda di congedo di maternità
La domanda va trasmessa:
- prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto;
- non oltre un anno dalla fine del periodo di congedo, altrimenti si perde il diritto all’assegno.
La domanda può essere fatta:
- online sul sito dell’INPS attraverso il servizio dedicato;
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Ricordiamo inoltre che occorre comunicare la data di nascita del figlio e i dati del bambino entro 30 giorni dal parto.
Qual è lo stipendio in maternità obbligatoria?
Durante i periodi di congedo di maternità la retribuzione sarà pari all’80% della media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità. Di solito si fa quindi riferimento all’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
Per le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata la retribuzione giornaliera è pari all’80% di 1/365 del reddito.
L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro per le lavoratrici dipendenti, mentre è pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole;
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- colf e badanti;
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
Casi particolari: adozione, parti gemellari e interruzione di gravidanza
Abbiamo poi dei casi particolari che è opportuno dettagliare in merito al congedo di maternità, vediamoli insieme.
Adozione
Per l’adozione o l’affido nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del bambino.
Per le adozioni o gli affidi preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del bambino, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del piccolo.
Parto gemellare o plurigemellare
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Quindi se si partoriscono due o più figli, la mamma a comunque diritto ad un solo periodo di congedo della durata di cinque mesi.
Interruzione di gravidanza
Veniamo ad un punto molto doloroso, ma che occorre illustrare.
L’INPS precisa che:
“In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.”
Ricovero del neonato
In caso di ricovero del neonato, la mamma ha facoltà di sospendere il periodo di congedo, tornando alla propria attività lavorativa, per poi riprenderlo una volta che il piccolo venga dimesso.
Le condizioni di salute della mamma devono però essere compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa e accertate da attestazione medica.
Paternità obbligatoria
La paternità obbligatoria è davvero ridotta se paragonata al congedo per le mamme.
Si tratta di soli cinque giorni da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del bimbo con una retribuzione pari al 100%.
Viene concesso, inoltre, un giorno in più da fruire facoltativamente entro i primi cinque mesi, e pagato sempre al 100%, ma soltanto se la mamma rinuncia ad una giornata del proprio congedo.
La paternità obbligatoria spetta ai soli lavoratori dipendenti che devono comunicare ai datori di lavoro le date prescelte almeno 15 giorni prima dell’astensione. Questo nei casi in cui sia il datore di lavoro a versare fisicamente la retribuzione.
Se invece i versamenti vengono effettuati direttamente dall’INPS, occorrerà fare domanda online utilizzando i medesimi canali disponibili per il congedo di maternità e illustrati nei paragrafi precedenti.
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