La maternità facoltativa o congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro che spetta a determinate categorie di lavoratori, sia madri sia padri. Vediamo come funziona.
Maternità facoltativa: cos’è e a chi spetta
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che varia a seconda del lavoratore che ne fruisce come vedremo in seguito, legato alla nascita o all’ingresso in famiglia di un figlio.
Ne hanno diritto diverse categorie di lavoratori, madri e padri:
- lavoratori dipendenti (madri e padri) che abbiano un contratto di lavoro in essere al momento della domanda;
- lavoratori agricoli (madri e padri) a determinate condizioni;
- lavoratori iscritti alla gestione separata (madri e padri), sia collaboratori che professionisti;
- lavoratrici autonome.
L’INPS ricorda che:
“Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.”
Durata della maternità facoltativa
Come detto il congedo parentale ha una durata diversa a seconda delle categorie di lavoratori coinvolti:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati come vedremo in seguito, da fruire entro i 12 anni di età del bambino;
- al padre lavoratore dipendente, per un massimo di 6 mesi, che sale a 7, dalla nascita del figlio, se si astiene dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi, da fruire entro i 12 anni di età del bambino;
- cumulativamente l’astensione dei genitori dipendenti non deve superare i 10 mesi, al massimo 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi, da fruire entro i 12 anni di età del bambino;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante la maternità obbligatoria della partner (a partner dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora, da fruire entro i 12 anni di età del bambino;
- al genitore dipendente solo (padre o madre il cui partner sia deceduto oppure che abbia ottenuto l’affidamento esclusivo del minore), per un massimo di 10 mesi, da fruire entro i 12 anni di età del bambino;
- agli iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta un congedo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino;
- alle lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) spetta un congedo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Qual è lo stipendio in maternità facoltativa?
Partiamo dai lavoratori dipendenti:
- entro i primi 6 anni di vita del bambino, i periodi di congedo vengono remunerati con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- tra i 6 anni e gli 8 anni, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (altrimenti non si percepirà alcunché ma si avrà ancora diritto al periodo di congedo non ancora fruito;
- dagli 8 ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato;
- se il periodo di congedo disponibile non viene utilizzato entro i 12 anni del bambino, andrà perso.
Passiamo agli iscritti alla gestione separata e alle lavoratrici autonome:
- per gli iscritti alla gestione separata l’indennità è calcolata, per ogni giorno di congedo, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per verificare il diritto al congedo stesso;
- per le lavoratrici autonome l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
Come fare domanda di congedo parentale
La domanda di congedo parentale va presentata all’INPS mediante una delle seguenti modalità:
- online con i servizi telematici a cui si può accedere tramite PIN dispositivo sul portale INPS (www.inps.it – Servizi on line);
- mediante Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- mediante patronati.
La domanda deve essere inviata prima dell’inizio del congedo richiesto, poiché nel caso in cui venga presentata successivamente verranno retribuiti soltanto i giorni successivi alla trasmissione della domanda stessa.
Nel caso dei dipendenti l’indennità viene anticipata dai datori di lavoro, mentre per gli iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici autonome l’assegno viene versato dall’INPS.
Come fare domanda di congedo parentale su base oraria
Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria. È possibile dunque richiedere soltanto alcune ore di congedo nella giornata lavorativa, nel caso non si abbia bisogno di molto tempo (si pensi a visite mediche o attività scolastiche del piccolo cui devono partecipare i genitori).
La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’INPS attraverso i medesimi canali indicati nel paragrafi precedenti, ma bisogna compilare una domanda dedicata.
L’INPS ha precisato che la maternità facoltativa su base oraria può essere fruita al massimo per mezza giornata lavorativa (ad esempio 4 su 8 ore), nel caso in cui siano necessarie più ore occorre chiedere l’intera giornata di congedo.
Maternità facoltativa e lavoro part-time
Per le mamme che desiderano rientrare gradualmente al lavoro, c’è un’opportunità legata alla maternità facoltativa.
Le mamme infatti possono decidere di rinunciare ai sei mesi di congedo parentale per rientrare al lavoro ma part-time, in modo da poter rientrare al lavoro dedicando comunque parte della giornata al piccolo.
Adozione e maternità facoltativa
Tutto quanto esposto in precedenza vale anche in caso di adozione, ma il periodo di congedo decorre a partire dal giorno di ingresso del minore in famiglia:
- indipendentemente dall’età del bambino;
- entro il dodicesimo anno dall’ingresso del piccolo in famiglia (entro il primo per gestione separa e autonome);
- non oltre la maggiore età del figlio.
Una laurea in Economia, tante esperienze di lavoro tra TV e studi professionali. Da quasi un decennio si occupa di creazione e pianificazione di contenuti per il web.
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